STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI NATURA PRIVATA COSTITUITA PER LA GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA C.A. SV 4 COMPRENSORIO ALPINO
Sommario:
- Denominazione e sede.
- Ambito territoriale oggetto della gestione dell’ATC.
- Natura ed oggetto del Comprensorio Alpino.
- Fondo di dotazione del C.A.
- Organi del C.A.
- Composizione del Comitato di gestione.
- Competenze del Comitato di gestione.
- Attribuzioni del Presidente del Comitato di gestione.
- Riunioni del Comitato di gestione.
- Sostituzione e revoca dei componenti del Comitato di gestione.
- Decadenza del Comitato di gestione.
- Collegio dei revisori dei conti.
- L’Assemblea dei cacciatori iscritti al Comprensorio Alpino.
- L’assemblea dei delegati.
- Attribuzioni dell’assemblea dei delegati.
- Iscrizione al C.A.
- Doveri del cacciatore.
- Sanzioni e provvedimenti disciplinari. .-
- Emolumenti agli organi del Comprensorio Alpino.
- Anno finanziario, bilancio consuntivo e preventivo.
- Durata, scioglimento e liquidazione.
- Clausola arbitrale.
1) Denominazione e sede.
È costituita, ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e degli articoli 19 e ss. della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994 per la gestione dell’ambito territoriale di caccia “C.A. SV4”, l’associazione di natura privata denominata Comprensorio Alpino C.A. SV 4 abbreviato in C.A. SV4 (di seguito per brevità C.A.).
Il costituito C.A. ha sede in Nasino, Via Roma.
Con deliberazione del Comitato di gestione potrà essere modificata la sede del C.A., ovvero potranno essere istituiti o soppressi uffici.
2) Ambito territoriale oggetto della gestione del C.A. SV4
L’ambito territoriale oggetto della gestione del C.A. corrisponde alla delimitazione territoriale del C.A. SV4 di cui ai provvedimenti dei competenti organi regionali e provinciali.
3) Natura ed oggetto del Comprensorio Alpino
Il C.A. e una struttura associativa di natura privata che persegue i fini previsti dalla legge n. 157/1992 cosi come definiti dalla regione e dalla provincia nei rispettivi programmi, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n.29/1994.
Oggetto del C.A. e la gestione, nell’ambito della sua delimitazione territoriale, delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli da 19 a 28 della legge regionale n.29/1994.
4) Fondo di dotazione del Comprensorio Alpino
Il Fondo di dotazione del C.A. e costituito dalle entrate derivanti dalle quote di partecipazione versate dai cacciatori iscritti e dagli eventuali finanziamenti di soggetti pubblici e privati.
Piu precisamente il Fondo di dotazione e costituito da:
- quote versate dai cacciatori iscritti o ammessi (art. 23 L.R. n. 29/94);
- finanziamenti erogati dalla Provincia in proporzione al numero dei cacciatori iscritti quale contributo per le spese di funzionamento ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 29/94;
- contribuzioni erogate dalla provincia su progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale, presentati dal Comitato di gestione;
- contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio venatorio per la prevenzione degli stessi.
- ogni altro finanziamento erogato da soggetti pubblici o privati, compresi gli eventuali avanzi di esercizi precedenti.
Gli associati non hanno diritti sul fondo e in, qualsiasi caso di scioglimento del rapporto associativo la quota non è restituita.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del C.A., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
La quota di ammissione o iscrizione non è trasferibile
5) Organi del C.A. SV4
Sono organi del C.A.:
- il Comitato di gestione;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti
- l’assemblea dei delegati
- le assemblee degli iscritti al C.A.
6) Composizione del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione e composto da dieci membri, di cui:
- tre rappresentanti dei cacciatori, designati congiuntamente dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti a livello Provinciale;
- tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole designati congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- due rappresentanti delle organizzazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale ed organizzate in Regione Liguria, designati congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello Provinciale;
- due rappresentanti designati dalla Provincia sentiti i Comuni territorialmente interessati, scelti fra gli esperti qualificati in materia.
Sono considerati rinunciatari gli enti e le associazioni che dopo trenta giorni dalla richiesta non abbiano ottemperato alla designazione dei propri rappresentanti.
Il Comitato di gestione dura in carica 5 anni e continua a svolgere le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo Comitato.
Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente tra i rappresentanti di cui alla lett. a) e il vice presidente fra i rappresentanti di cui alla lettera b).
7) Competenze del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione:
1) predispone programmi di intervento mediante progetti per promuovere ed organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell’ambito, mediante adeguati censimenti, documentando anche cartografica- mente gli interventi di miglioramento degli habitat;
2) svolge compiti di gestione faunistica e di ripopolamento determinando altresì il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti al C.A. sono realizzate in territori delimitati e riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree contigue dei parchi regionali di cui all’art. 22 della L.R.. 29/94
3) organizza l’esercizio venatorio, svolge le attività e assume le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti che possono essere delegati dalla Provincia;
4) predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per:
- la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio:
- le coltivazioni per l’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094 del consiglio della CEE del 25 aprile 1988, e successive modificazioni;
- il ripristino di zone umide e fossati;
- la differenziazione delle colture;
- la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
- la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficolta, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
5) oltre ad esprimere parere sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale, può avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso;
6) decide in ordine all’accesso nell’ambito di competenza dei cacciatori richiedenti con le modalità previste all’art. 25 della L.R. n. 29/94, valutando i requisiti richiesti per le domande di ammissione e rinnovo;
7) predispone un regolamento di contabilità che regola le procedure di spesa, da
approvarsi con il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
8) propone all’Assemblea dei delegati dei cacciatori iscritti l’approvazione dello Statuto e le sue eventuali modifiche;
9) predispone il Bilancio preventivo e quello consuntivo.
10) provvede all’acquisto o alienazione dei beni strumentali atti ed indispensabili al corretto funzionamento della struttura;
11) stabilisce le modalità per la partecipazione economica, anche diversificata, dei cacciatori alla gestione del C.A.;
12) collabora nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa regionale, alla
determinazione di contributi per il risanamento dei danni arrecati alle produzioni
agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria oltre all’erogazione di contributi per interventi tesi alla prevenzione degli stessi;
13) predispone il programma annuale degli interventi di cui all’art. 22 comma 2 della L.R. n. 29/94 da trasmettersi alla Provincia entro e non oltre il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
14) predispone il rendiconto tecnico sull’andamento della gestione faunistico venatoria dell’annata precedente, da presentarsi alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno.
- Il Comitato di gestione al fine di rafforzare il legame cacciatore/territorio, può prevedere che il pagamento della quota annuale possa essere sostituito in tutto od in parte con ore lavorative prestate dal socio a favore del C.A. ferma restando la facoltà per tutti gli Associati di fornire giornate lavorative nell’arco dell’anno per prestazioni indicate dal Comitato di Gestione.
- Il Comitato di gestione determina eventualmente la riduzione del contributo perla sola caccia alla selvaggina migratoria e quello integrativo per la caccia vagante alla stanziale ed agli ungulati. Le quote di partecipazione versate dai cacciatori iscritti od ammessi sono destinate esclusivamente a finalità faunistico-venatorie per la gestione dell’ambito, per i ripopolamenti, per la vigilanza, per il risarcimento o per la stipula di polizze assicurative per danni alle colture agricole, per gli incentivi agli agricoltori e per tutti gli interventi previsti e specificati all’art. 22 della L.R. n. 29/94 nonché per gli eventuali piani di miglioramento realizzati in collaborazione con la Amministrazione Provinciale.
- Il Comitato di gestione per l’espletamento delle proprie funzioni, si dota di una organizzazione e di un coordinamento tecnico corrispondenti alle esigenze dell’ambito territoriale di caccia e può avvalersi altresì di professionalità presenti presso l’Amministrazione Provinciale di cui il C.A. SV4 fa parte.
- Gli atti predisposti dal Comitato vengono inviati in copia alla Provincia di competenza. Raccolti in volumi rimangono presso la Sede del C.A. e ciascun iscritto può prenderne visione e ottenerne copia anticipandone la spesa relativa.
8) Attribuzioni del Presidente del Comitato di gestione.
- Il Presidente e eletto dal Comitato di gestione, dura in carica cinque anni ed e rieleggibile per più mandati consecutivi. Ha la legale rappresentanza del C.A.;
- convoca e presiede l’Assemblea dei delegati dei cacciatori iscritti ed il Comitato di gestione, stabilendone gli ordini del giorno salvo quanto infra precisato;
- sovrintende ai compiti amministrativi, assicura l’osservanza delle norme di legge e l’esecuzione delle decisioni degli organi associativi;
- In caso di impedimento od assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal Componente più anziano del Comitato opportunamente delegato;
- Il Presidente può proporre la sostituzione di uno o più membri del comitato di gestione, per accertate e ripetute inadempienze o assenze non motivate;
9) Riunioni del Comitato di gestione
- Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri insediati.
- Le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.
- Le funzioni di segretario sono svolte, di norma, dal componente più giovane, oppure da un collaboratore esterno anche indicato dal centro Provinciale di Servizi e Coordinamento degli ATC – C.A. se costituito.
- In caso di impossibilita di funzionamento, il Presidente né da comunicazione alla Provincia ed alle organizzazioni ed associazioni interessate per i provvedimenti conseguenti.
10) Sostituzione e revoca dei componenti del Comitato di gestione.
In caso di sopravvenuta impossibilita ad esercitare le funzioni, ovvero in caso di dimissioni, ovvero sulla base delle richieste delle associazioni o degli enti designanti, il membro del Comitato di gestione nei cui confronti si verificano le cause di impossibilità all’esercizio delle funzioni viene sostituito con le stesse modalità previste dall’art. 6 che precede con la precisazione che la sostituzione viene deliberata dall’organo o dall’ente in rappresentanza del quale tale membro era stato eletto.
I componenti del Comitato di gestione possono essere revocati dalla carica per le seguenti cause:
- a seguito di tre assenze consecutive non giustificate alle sedute del comitato;
- per gravi e ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi all’incarico.
La revoca viene disposta dalla amministrazione provinciale, sentito l’interessato, su ricorso del Presidente del Comitato ovvero dei cacciatori che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.
La sostituzione del componente revocato dalla carica avviene con le stesse modalità previste dal precedente comma 1 per la sostituzione dei membri impossibilitati all’esercizio della carica ovvero dimissionari. I membri revocati non possono essere rieletti per l’esercizio in corso.
11) Decadenza del Comitato di gestione.
- In caso di gravi irregolarità nella gestione, ovvero di impossibilita di funzionamento del comitato di gestione, ovvero di inerzia nella adozione dei provvedimenti di sua competenza, o comunque qualora sussistano gravi e comprovati motivi l’amministrazione provinciale, sentiti gli interessati dichiara la decadenza del Comitato e provvede in via sostitutiva alla gestione del C.A. sino all’insediamento del nuovo Comitato affidando di norma la gestione interinale al Presidente del Comitato, ovvero ad un commissario nominato dalla Provincia.
- La decadenza viene dichiarata d’ufficio o su ricorso del Presidente ovvero dei cacciatori che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.
12) Collegio dei revisori dei conti.
- Il collegio dei revisori dei conti e composto da tre membri di cui due eletti dal comitato di gestione ed uno designato dalla Provincia con funzioni di Presidente.
- Esso vigila sulla regolarità contabile finanziaria dell’attività del Comitato di gestione, esprime il proprio parere sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Comitato di gestione, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea dei Delegati, ed esprime altresì pareri su richiesta del Comitato di gestione.
- Il Collegio dura in carica per lo stesso periodo previsto per il Comitato di gestione. Ciascun membro del Comitato dei revisori ha facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato di gestione; a tal fine la convocazione del Comitato deve essere inviata anche ai Revisori dei Conti.
- La sostituzione dei membri nominati dal Comitati ed impossibilitati ad esercitare le funzioni, ovvero dimissionari, e disposta dal Comitato di gestione.
- La sostituzione del Presidente avviene ad opera della provincia.
- La revoca dalla carica di uno o più membri del Collegio dei revisori, ovvero la decadenza dell’intero collegio e deliberata dalla Provincia sentiti gli interessati.
13) L’Assemblea dei cacciatori iscritti al C.A. SV4
- I cacciatori regolarmente iscritti al C.A. compongono l’assemblea degli iscritti L’assemblea degli iscritti si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato di gestione per la elezione dei delegati chiamati a far parte dell’assemblea dei delegati dei cacciatori di cui all’art. 14 che segue.
- La convocazione dell’assemblea degli iscritti avviene mediante manifesti che devono essere affissi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione assembleare, ovvero mediante comunicazione scritta da recapitarsi a ciascun iscritto entro i medesimi termini.
- L’assemblea degli iscritti e presieduta da un delegato nominato dal Presidente del Comitato di gestione.
- Il segretario dell’assemblea e nominato dal Presidente della medesima.
- Hanno diritto di prendere parte all’assemblea tutti i cacciatori iscritti che siano in regola con il versamento delle quote di partecipazione e contribuzione e che non risultino inadempienti agli obblighi stabiliti a loro carico dal presente Statuto.
- Ogni iscritto ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di una delega, da conferirsi per iscritto e da conservarsi agli atti.
- Ciascuna assemblea si riunisce di regola ogni cinque anni per la elezione dei delegati chiamati a far parte dell’assemblea dei delegati degli iscritti di cui al successivo art. 14.
- Alla sostituzione dei Delegati provvede il Comitato di Gestione proponendo un nominativo alla prima assemblea dei Delegati
- L’elezione dei delegati avviene tra i candidati, iscritti e residenti a livello comunale, presentati all’assemblea mediante candidature sottoscritte da almeno 4 cacciatori iscritti e residenti a livello comunale e depositate presso la sede del Comitato di gestione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell’assemblea.
- In assenza di candidature, il delegato viene eletto dall’assemblea tra gli iscritti.
- L’assemblea degli iscritti esprime un numero di delegati chiamati a far parte dell’assemblea di cui al successivo art. 14, nella proporzione di un (uno) delegato per ogni 5 (cinque) cacciatori iscritti e residenti a livello comunale, con un minimo di un (uno) delegato ed un massimo di 5 (cinque), e con la precisazione che ove il numero degli iscritti ecceda il quoziente necessario per l’elezione di un candidato sarà riconosciuto un delegato in più.
- Il verbale della deliberazione dell’assemblea e redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, il quale ove lo ritenga opportuno può nominare tra gli iscritti uno o più scrutatori.
- L’assemblea e validamente costituita in prima costituzione purché siano presenti almeno un terzo degli iscritti; in seconda convocazione l’assemblea e validamente costituita qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti.
- Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti e vincolano tutti gli iscritti ancorché assenti o dissenzienti.
- I verbali delle assemblee sono conservati presso la sede del C.A. e ciascun iscritto può prenderne visione ottenerne copia anticipandone le spese relative.
14) L’assemblea dei delegati.
- L’assemblea dei delegati e composta da tutti i delegati eletti dall’assemblea degli iscritti di cui al precedente art. 13, nonché da un rappresentante designato da ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale e presente sul territorio del C.A., nonché da rappresentanti dei cacciatori iscritti non residenti nei comuni del comparto stesso, nella proporzione di un (uno) delegato ogni 7 (sette) cacciatori ed un massimo di 7 (sette), con gli stessi obblighi e doveri dei delegati dei cacciatori residenti.
- Ogni delegato ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di una delega da conferirsi per iscritto e da conservarsi agli atti.
- L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno prima dell’inizio della stagione venatoria e dopo la chiusura della stessa.
- Più precisamente essa si riunisce entro il 20 settembre di ciascun anno per approvare il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile per approvare il bilancio consuntivo.
- L’assemblea si riunisce altresì quando ne facciano per iscritto richiesta motivata e recante l’indicazione dei punti da porre all’ordine del giorno almeno un terzo dei delegati.
- Essa è altresì convocata dal Presidente del Comitato di gestione qualora il comitato ne ravvisi l’opportunità. Alla convocazione dell’assemblea provvede il Presidente del Comitato di gestione mediante comunicazione scritta da inviarsi ai delegati almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione, con indicazione dell’ordine del giorno, e della data orario e luogo dello svolgimento dell’assemblea, sia in prima che eventualmente in seconda convocazione.
- Il verbale della deliberazione dell’assemblea e redatto da un segretario nominato dal Presidente del Comitato di gestione che presiede l’assemblea; allorquando ne ravveda la necessita il Presidente dell’assemblea nomina tra i delegati uno o più scrutatori.
- L’Assemblea e validamente costituita in prima convocazione purché siano presenti almeno i due terzi dei delegati; in seconda convocazione l’assemblea e validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti.
- Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti, ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto le modificazioni dello statuto, per le quali e necessaria la presenza di almeno i 2/3 dei delegati.
- Le deliberazioni dell’assemblea dei delegati adottate in conformità al presente statuto vincolano tutti gli iscritti.
- I verbali delle assemblee ed i bilanci sono conservati presso la sede del C.A. e ciascun iscritto può prenderne visione ovvero ottenerne copia anticipandone le spese relative.
15) Attribuzioni dell’assemblea dei delegati.
Spetta all’assemblea dei delegati:
- approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal comitato di gestione.
- approvare il programma annuale degli interventi per l’esercizio successivo.
- approvare il rendiconto tecnico sull’andamento della gestione faunistico-venatoria dell’esercizio precedente.
- deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione del C.A. sottoposti al suo esame dal Comitato di gestione.
- Coordinare ed eseguire le attività di intervento sul territorio avvalendosi delle prestazioni previste dall’art. 7.2.
L’assemblea esprime altresì pareri non vincolanti in ordine a quanto segue:
- le quote di partecipazione e contribuzione dei soci iscritti e dei cacciatori ammessi;
- sui programmi adottati dal Comitato, attraverso proposte di interventi finalizzati al recupero ed al ripristino dell’ambiente, con particolare riferimento all’incremento della fauna selvatica e al suo prelievo controllato;
- sulle linee di intervento e di contenimento dei danni arrecati alle colture da parte della fauna selvatica, dell’esercizio venatorio e dell’attività cinofila;
- sulle azioni di ripristino degli equilibri naturali per gli agro-ecosistemi e per le zone di protezione.
16) Iscrizione al Comprensorio Alpino
- I cacciatori residenti nei Comuni compresi nell’ambito territoriale del C.A. ovvero quelli che in tale ambito hanno domicilio per motivi di pubblico servizio hanno diritto di essere iscritti su domanda, ai sensi dell’art. 25 comma 6 della legge regionale n. 29/94.
- Le modalità di iscrizione sono quelle previste all’art. 26 della legge regionale n. 29/94.
- Il diritto di accesso al C.A. di cacciatori non residenti o domiciliati per motivi di pubblico servizio nell’ambito territoriale del C.A. e regolato dalle disposizioni di cui all’art. 25, commi 8,9 e 10 della legge regionale n. 29/94.
- I cacciatori iscritti ai sensi del 1° comma hanno diritto, se in regola con il versamento delle quote di partecipazione e salvi i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente statuto, alla permanenza associativa per le successive stagioni venatorie purché tale permanenza sia confermata annualmente attraverso il versamento della quota di partecipazione nel periodo compreso tra il 1° e il 31 maggio.
- I soggetti non residenti ammessi al C.A. ai sensi del secondo comma devono presentare domanda di ammissione ogni anno nel periodo compreso tra il 1° e il 20 luglio.
- La domanda di ammissione deve essere formulata sui moduli a tal fine predisposti dal Comitato di gestione, che sono disponibili presso la sede del Comitato, e la sottoscrizione della domanda comporta ad ogni effetto l’accettazione del presente statuto.
- Le modalità di invio della domanda sono stabilite dal Comitato di gestione.
- Il Comitato di gestione trasmette alla Provincia gli atti relativi alle iscrizioni o ammissioni motivando l’eventuale mancato accoglimento della richiesta che deve essere comunicato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli interessati.
- Trascorso il termine di 15 giorni senza che dall’interessato sia pervenuta alcuna comunicazione, la domanda si ritiene definitivamente accantonata.
- I cacciatori ammessi dopo cinque anni consecutivi di ammissione al C.A. sono equiparati ad ogni effetto ai cacciatori iscritti e partecipano quindi alle assemblee a livello comunale previa indicazione per iscritto al Comitato di gestione del Comune nel cui ambito territoriale essi esercitano in via prevalente l’attività venatoria.
17) Doveri del cacciatore.
I cacciatori iscritti e quelli ammessi ai sensi dell’art.16 comma 3 hanno il dovere di:
- collaborare alla gestione faunistica partecipando alle attività programmate;
- corrispondere la quota di partecipazione nei tempi e nei modi previsti dal Comitato di gestione. Il versamento della quota potrà essere sostituito da prestazioni d’opera concordate con il Comitato di gestione per importo equivalente a quello della quota.
- rispettare le eventuali limitazioni all’esercizio venatorio indicate nel programma venatorio annuale predisposto dal Comitato di gestione;
- prestare in favore del C.A. almeno 2 giornate lavorative da concordare con il Comitato di gestione necessarie per ottimizzare la gestione dei compiti previsti all’art. 22 della legge regionale n. 29/94. La prestazione d’opera di cui sopra potrà essere sostituita dal versamento di una quota in denaro equivalente determinata dal Comitato di gestione.
18) Sanzioni e provvedimenti disciplinari.
Il Comitato di gestione può adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti degli iscritti e degli ammessi per l’inosservanza degli obblighi di partecipazione alla gestione previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni da parte dell’interessato.
Il Comitato di gestione, dopo aver ascoltato, se richiesto, l’interessato, potrà adottare le seguenti sanzioni disciplinari:
- la sospensione dall’esercizio venatorio nel C.A. per un periodo non inferiore a cinque e non superiore cinquanta giorni effettivi di caccia, in relazione alla gravita della mancanza commessa;
- l’espulsione dell’iscritto o dell’ammesso che nel corso di due annate venatorie sia stato sanzionato con oltre cinquanta giorni di sospensione dall’esercizio venatorio ovvero nell’ipotesi di violazioni di particolare gravita. Avverso le determinazioni del Comitato di gestione e ammesso il ricorso all’arbitrato di cui al successivo art.22.
19) Emolumenti agli organi del C.A.
Gli emolumenti sono previsti per:
- il Presidente
- i membri del Comitato di gestione
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- Gli emolumenti del Presidente sono quantificati con delibera del Comitato nella quale il Presidente non partecipa alla votazione.
- Il Comitato di gestione può deliberare gli emolumenti ai membri del comitato medesimo, quantomeno sotto forma di gettone di presenza per ogni seduta sia ordinaria che straordinaria, oltre a rimborsi spese per trasferte amministrative operate al di fuori del Comune di residenza secondo i criteri stabiliti dall’assemblea dei delegati.
- Gli emolumenti dei Revisori dei Conti sono definiti secondo i minimi tabellari professionali.
- Le delibere che definiscono gli emolumenti del Presidente e del Comitato di gestione debbono essere trasmesse al collegio dei revisori dei conti e all’Amministrazione Provinciale competente per territorio.
20) Anno finanziario, bilancio consuntivo e preventivo.
- L’anno finanziario ricomprende il periodo 1° febbraio – 31 gennaio.
- Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato predispone il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31 gennaio e lo trasmette nella stessa data al Collegio dei Revisori.
- La documentazione di cui al comma precedente verrà trasmessa alla Provincia unitamente ad una relazione specifica sugli interventi svolti con i fondi derivati dalle quote di cui al precedente art. 4.
- Entro il 20 agosto di ogni anno il Comitato predispone il bilancio preventivo relativo all’esercizio finanziario successivo e lo trasmette nella stessa data al Collegio dei Revisori per il parere.
21) Durata, scioglimento e liquidazione
- La durata della presente associazione e correlata alla vigenza dell’art. 20 comma 1 della L.R. n. 29/94 nella sua attuale configurazione.
- In ipotesi di modifica della normativa di settore, che non prevede l’obbligo di gestione degli ATC – C.A. a mezzo di strutture associative di natura privata la presente associazione sara sciolta di diritto.
- Intervenuto lo scioglimento il Comitato convocherà l’Assemblea dei delegati per
- la nomina di uno o più liquidatori con le maggioranze previste per le modifiche statutarie all’art. 14 che precede.
- I poteri e gli obblighi dei liquidatori saranno quelli di cui agli artt. da 2275 a 2283 del codice civile.
- Terminata la fase liquidatoria l’eventuale residuo attivo sara devoluto alla Provincia con vincolo di destinazione ad attività faunistico-venatorie e di protezione ambientale
22) Clausola arbitrale
- Qualunque controversia inerente all’interpretazione e/o l’esecuzione del presente statuto o da esso dipendente dovesse insorgere tra il Comitato di gestione e gli iscritti o ammessi ovvero tra questi ultimi sara deferita ad un collegio di tre arbitri irrituali, due nominati uno ciascuno dalle parti in controversia ed il terzo nominato d’accordo tra i primi due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Savona.
- La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale notificherà alle parti interessate, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri indicando l’arbitro di sua designazione.
- In ogni caso di tale comunicazione dovrà essere inviata copia al Comitato di gestione.
- Nei quindici giorni successivi al ricevimento della lettera di cui sopra, la controparte ha diritto di proporre altri quesiti e deve indicare per iscritto l’arbitro di sua designazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata in copia anche al Comitato di gestione.
- I due arbitri sono tenuti a procedere d’accordo alla elezione del terzo arbitro non oltre il sessantesimo giorno successivo all’invio della lettera raccomandata da parte dell’associato che ha promosso il giudizio arbitrale; in mancanza la parte più diligente può provocare la nomina da parte del Presidente del Tribunale di Savona.
- Nel caso di controversia tra il C.A. e gli iscritti e ammessi spetta al Comitato di gestione la designazione e la indicazione dell’arbitro del C.A.; ove il Comitato non raggiunga, nel proprio seno, la maggioranza sulla designazione ed indicazione di tale arbitro esso sara nominato dal Presidente del Tribunale di Savona.
- Anche le eventuali impugnative delle deliberazioni assunte dalle assemblee di cui agli articoli 13 e 14 del presente Statuto sono devolute alla cognizione del Collegio Arbitrale.
- Il Collegio arbitrale definirà la controversia quale comune mandatario delle parti e la sua determinazione sara osservata come manifestazione di comune volontà negoziale delle parti in conflitto.
- Le spese dell’arbitrato e quelle di difese saranno poste a carico della parte soccombente.